Roma, qualità dell'aria, confermate le limitazioni al traffico, riscaldamenti accesi dal 15 novembre
L'Ordinanza del Sindaco ha disposto il divieto di accesso dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della ZTL “Fascia Verde”

(AGR) È stata pubblicata l’Ordinanza del Sindaco di Roma finalizzata al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni inquinanti sul territorio di Roma Capitale. Il provvedimento conferma le limitazioni al traffico già in vigore nella ZTL Fascia Verde, senza introdurre nuovi divieti o modifiche alle categorie di veicoli interessate.
L’Ordinanza n. 144 del 29 ottobre 2026 dispone, dal 1° novembre 2026 fino al 31 ottobre 2027, il divieto di accesso e circolazione dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della ZTL “Fascia Verde”, alle seguenti categorie veicolari:
b) autoveicoli ad accensione spontanea (alimentati a gasolio, Dual-fuel, Mixed-fuel) “Pre-Euro 1”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3”;
c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio “Pre-Euro 1” e “Euro 1”.
Il divieto non riguarda i veicoli muniti di contrassegno per persone invalide; veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.; veicoli ad accensione comandata alimentati con GPL o Metano immatricolati o trasformati prima del 1° novembre 2024; veicoli di interesse storico e collezionistico.
A seguire è stata pubblicata l’Ordinanza del Sindaco di Roma n. 145 del 29 ottobre 2026 con cui viene disciplinato il funzionamento degli impianti termici per la stagione invernale 2026-2027. Viene disposto il periodo di esercizio dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027 con una durata massima di accensione di 11 ore giornaliere e la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria, ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
foto archivio AGR
















