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Nuove norme sul rendimento energetico nell'edilizia

print10 ottobre 2006 21:51
Nuove norme sul rendimento energetico nell'edilizia
(AGR) Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo (sintesi del provvedimento ) che modifica alcune parti della normativa di recepimento della direttiva 2002/91 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, alla luce della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile.

Il provvedimento, che ora verrà trasmesso al parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti prima del varo definitivo, consente di recepire al meglio le normative Ue e di innalzare notevolmente l'efficienza energetica degli edifici favorendo anche l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Queste le principali novità previste dal decreto legislativo.

Dal 1° luglio 2007 scatta per gli edifici già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè l'8 ottobre 2005 l'obbligo del "certificato energetico", un documento che attesta la capacità di risparmio energetico di un determinato edificio, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare.

Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica. Entro la fine del 2006 un decreto ministeriale individuerà le linee guida per i criteri di certificazione.

Vengono poi anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009 e viene introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà entro 3 anni la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.

In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per i nuovi edifici è previsto, inoltre, l’obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita in un apposito decreto ministeriale.

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