Nella Regione Lazio dal 3 luglio partono i saldi estivi

Valter Giammaria - Presidente Confesercenti Provinciale di Roma
La vendita di fine stagione o saldo – prosegue Giammaria - con il suo continuo anticiparne le date diinizio è stata completamente snaturata a danno sia delle piccole e medie imprese del dettaglio checonseguentemente del consumatore determinando una confusione totale sulle varie forme divendita straordinaria (promozioni, liquidazione, saldi).
Tra l’altro siamo giunti ormai all’assurdo che le vendite straordinarie potendosi svolgere per 10 mesisu 12 abbiano completamente esonerato le cosiddette vendite ordinarie.
La nostra organizzazione - precisa Giammaria - è sempre stata contraria al continuo anticipare la data di partenza, in particolare sull’ultima che ha portato al 2 di gennaio e al 3 luglio 2010 il saldo, ha espresso pubblicamente il proprio dissenso rispetto a questa scelta che abbiamo considerato non solo sbagliata ma addirittura scellerata per il nostro settore e ha con forza chiesto alla Regione Lazio il posticipo della data di partenza delle vendite di fine stagione nel Lazio.Contemporaneamente chiediamo a livello nazionale l’unificazione in tutta Italia della data di partenza dei saldi, oltreché il restringimento a 4 settimane del periodo di durata.
La Confesercenti> di Roma – conclude Giammaria - per l’immediato sollecita un impegno volto adaffermare almeno la condizione prioritaria e cioè: il rispetto delle regole che sono previste per questotipo di vendita speciale e che purtroppo vengono pressoché disattese ed eluse; un comportamentoche inficia il significato delle vendite di saldo e la loro peculiarità rispetto ad altri sconti e promozionidanneggiando così chi rispetta le regole e creando disorientamento e confusione tra i consumatori.
La vendita di fine stagione (saldo) rappresenta, in una situazione economica, che manifesta unadiffusa difficoltà delle famiglie nella propria capacità di risparmio e di spesa, una occasione vantaggiosa di acquisto per i consumatori, oltreché un importante momento di recupero per le imprese. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere un occasione favorevole per la città, per gli acquirenti e per gli esercenti nel rispetto delle regole e nella trasparenza. In questo senso la Confesercenti invita i consumatori a rivolgersi in via prioritaria ai negozi di fiducia per realizzare un acquisto in “ saldo sicuro”. Per queste ragioni la Confesercenti vuole ricordare le principali regole ed i relativi consigli che caratterizzano questo tipo di vendita speciale.
Le regole del “Saldo Amico”>
- La vendita di fine stagione (saldo) estiva inizia il primo sabato di Luglio con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane. Non vi è obbligo di comunicazione al Comune.
- Lecondizioni favorevoli di acquistoprospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitariodevono esserereali ed effettive>.
- I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenzedell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devonoindicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico>, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità;
quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero serviziol’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
-I dati da esporre nei cartellini sono>:
a) ilprezzo normale(quello originario);
b) lapercentuale (x %) di scontosul prezzo normale di vendita;
c) ilprezzo finaledi vendita (quello scontato).
- Il prezzo va obbligatoriamente indicato ineuro>.
- Alle vendite di fine stagionenon si applicano le norme relative alle vendite sottocosto>: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
- Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni.
-In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita)il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002:
a) alripristino>, senza spese,della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione(a scelta
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto>
all’altro);
b) ad unariduzione adeguata del prezzoo allarisoluzione del contratto(se la riparazione e lasostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto allariparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazioneprecedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
-Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata- in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” -non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”>, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, allasostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massimadisponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
-Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giornidall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commercia,concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè:
a>) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b>) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c>) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunquedenominata;
d>) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultaresenza la presenza dell'operatore commerciale.