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Nuove norme a tutela degli operatori Sanitari in tempo di covid 19

printDi :: 12 maggio 2020 21:54
Nuove norme a tutela degli operatori Sanitari in tempo di covid 19

Nuove norme a tutela degli operatori Sanitari in tempo di covid 19

(AGR) Come è tristemente noto, in questi ultimi tempi, alcuni avvocati hanno deciso di sfruttare – a loro favore, onde reperire nuovi clienti - la terribile situazione determinata dal COVID 19, offrendo la loro disponibilità ad inoltrare procedimenti giudiziari – per responsabilità per colpa medica - nei confronti del personale sanitario (in particolare medici ed infermieri) che si sono presi cura dei malati affetti da coronavirus.

Il fatto oltre ad essere censurabile, ha destato nella popolazione un moto di sdegno, tenuto conto degli sforzi compiuti da detti professionisti e del numero di vite sacrificate in nome della professione da essi svolta in favore della collettività.

Del caso si sono prontamente occupate la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e la Federazione Nazionale degli ordini professioni infermieristiche che si sono rivolte al Consiglio Nazionale Forense sollecitando un intervento forte ed incisivo, nei confronti della classe forense, atto a censurare detti disinvolti comportamenti, contrari alle norme deontologiche. Il CNF, come ci si attendeva, ha replicato alle giustificate doglianze confermando la propria disponibilità ed il proprio impegno a vigilare “con assoluto rigore” sulle condotte degli iscritti agli ordini forensi, garantendo il rispetto delle regole deontologiche e censurando gli atti contrari alle stesse.

Alla luce di ciò, il Governo sta maturando dei correttivi – nella specie degli emendamenti già allo studio delle varie commissioni -, onde proteggere gli operatori delle discipline sanitarie.

Sul punto si è ipotizzato di :

eliminare la punibilità degli esercenti le professioni sanitarie - per l’intera durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi - per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

limitare la punibilità penale degli esercenti le professioni sanitarie ai soli casi di colpa grave (“Fermo quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020”) andandosi a considerare grave solo quella colpa consistente “nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.

Nel primo emendamento la responsabilità dei professionisti del settore medico sanitario sarebbe esclusa (per i delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose) quando essi abbiano adottato, per ciascun caso, i protocolli delle linee guida e delle buone pratiche, rispettato le raccomandazioni contenute in esse e che la morte o la lesione, possano essersi verificate per imperizia, con esclusione delle ipotesi di negligenza (ovvero quando il sanitario non ha fatto quanto sarebbe stato tenuto a fare) e imprudenza (ovvero quando il sanitario ha fatto ciò che non avrebbe proprio dovuto fare), ed a prescindere da qualsiasi gradazione della colpa. Ciò quindi avverrebbe solo se il sanitario non avesse posto in essere “imperizia medica” che, secondo l’orientamento della nostra giurisprudenza, è il comportamento “di inosservanza delle leges artis, per ignoranza della loro esistenza, inattitudine ad applicarle o semplice inapplicabilità concreta, con riferimento all’atto colposo addebitabile all’agente” (ex multis Corte di Cassazione penale n. 24384 del 30.05.2018).

Nella seconda ipotesi di emendamento, si vorrebbe tener conto della sola colpa grave e sono state previste due distinte cause di non punibilità in caso di lesioni personali colpose o di omicidio colposo : ovvero se il sanitario si dovesse trovare in situazione di indisponibilità di mezzi, oppure se esso si venisse a trovare in una situazione di urgenza e dovesse tentare di salvare la vita o l’integrità del paziente.

Entrambi gli emendamenti proposti fanno riferimento alla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, che ha introdotto in punto di responsabilità medica, la nuova fattispecie di “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, che all’art. 590 sexies cp statuisce che “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Successivamente a far chiarezza e luce in tema, è intervenuta anche la Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite con la sentenza n. 8770 del 22.02.2018 che ha riconfermato i principi di diritto sulla base dei quali il sanitario nell’esercizio della sua professione risponderà per aver causato morte o lesioni personali se :

a) l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;

b) l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c) l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico”

Ciò sta a significare che la Suprema Corte :

a) ha confermato “che non è invocabile la nuova causa di esclusione della punibilità in alcuna ipotesi colposa connotata da negligenza o imprudenza”;

b) ha reintrodotto per i soli casi di imperizia “una gradazione della colpa, distinguendo casi e responsabilità”, di conseguenza il sanitario : - risponderà per imperizia - grave o lieve – in tutti quei casi in cui non siano state seguite linee guida o buone pratiche, oppure se queste ultime siano state inidonee rispetto al caso di specie - risponderà solo per imperizia grave in tutti i casi in cui in considerazione “del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico” avrà effettuato una scelta corretta delle linee guida e buone pratiche e le avrà puntualmente seguite e rispettate.

Ad oggi le linee guida e le buone pratiche previste per evitare il contagio da Covid-19 si trovano sul sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità che ha fornito i riferimenti che i sanitari debbono seguire e rispettare onde evitare eventuali responsabilità penali. Staremo a vedere poi il Governo cosa deciderà in merito a detta spinosa e delicata questione.

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