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Bonus da €. 600,00 per lavoratori autonomi

Il Decreto Rilancio, ha riconfermato il bonus da €. 600,00 – che anche in questo caso non sarà tassato e non farà reddito

printDi :: 04 giugno 2020 22:09
Bonus da €. 600,00 per lavoratori autonomi

Bonus da €. 600,00 per lavoratori autonomi

(AGR) Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, denominato “Decreto Rilancio”, ha riconfermato il bonus da €. 600,00 – che anche in questo caso non sarà tassato e non farà reddito -, che era stato previsto dal precedente DL 17 marzo 2020 n. 18 decreto “Cura Italia” per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Per poterlo percepire valgono le medesime regole stabilite dal precedente decreto anche se l’ultimo decreto ha ampliato le categorie degli aventi diritto, ad esempio sono stati inclusi anche i titolari di assegni di invalidità. Per cui non potranno richiederlo tutti i titolari di pensione e coloro che ricevono il reddito di cittadinanza, anche se in questo ultimo caso, con le nuove disposizioni, il bonus è compatibile fino ad un totale di €. 600,00.

In particolare l’INPS erogherà (in modo automatico, ovvero senza bisogno di fare una nuova richiesta, per i mesi di maggio e di giugno) i 600 euro a tutti coloro che lo hanno già ottenuto nello scorso mese di marzo. Inoltre lo potranno ricevere, coloro che per vari motivi, non sono riusciti ad ottenere il bonus del mese di marzo ed alcune nuove categorie di lavoratori (ad esempio gli autonomi senza partita Iva, che provino di aver riportato un danno economico) che a causa delle restrizioni derivate per il contenimento del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, come ad esempio :

  • i lavoratori stagionali non appartenenti al settore turismo e stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2020, che abbiano lavorato in detto periodo per almeno 30 giornate
  • i lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del D.L. n. 81 del 15.06.2015) il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2020, che abbiano lavorato in detto periodo per almeno 30 giornate
  • lavoratori autonomi (senza partita IVA) titolari di contratti di lavoro occasionale (di cui art. 2222 c.c.) che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020 e siano iscritti alla gestione separata (L. n. 335 dell’8.08.1995 art. 2 comma 26) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie •
  • venditori a domicilio (D.L. n. 114 del 31.03.1998 art. 19) aventi un reddito annuo 2019 superiore ad €. 5.000,00 derivante da detta attività non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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  • L’INPS ha segnalato che la procedura per l’invio dei soldi “seguirà l’ordine di lavorazione e verifica poiché alcune domande richiedono tempi più lunghi”.

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