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CORONAVIRUS,valgono le misure dell'ordinanza firmata domenica dal presidente Fontana e dal ministro Speranza

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute - conclude l'ordinanza - puo' modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

printDi :: 25 febbraio 2020 13:23
valgono le misure dell'ordinanza firmata domenica

valgono le misure dell'ordinanza firmata domenica

(AGR) Milano, In merito alle notizie diffuse anche nelle ultime ore relative a misure attuate per contrastare il Coronavirus, Regione Lombardia specifica che per quanto attiene all'intero territorio lombardo (zona gialla) e' valida l'ordinanza firmata domenica sera dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e vanno applicati tutti i punti da essa previsti.

In particolare, fatto salvo quanto gia' disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella 'zona rossa' di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le seguenti disposizioni

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsiprofessionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per gli anziani a esclusione di specializzandi e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4) la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
5) la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'), le chiusure delle
attivita' commerciali sono disposte in questi termini: - bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati e' disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

"Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute - conclude l'ordinanza - puo' modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validita' immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni".

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