Il codice della crisi di impresa e le novità principali, dall'adeguato e corretto assetto organizzativo e gestionale al flusso di cassa finanziario
I riflessi principali della nuova normativa sull'attività imprenditoriale e le novità più interessanti nella gestione di quest'ultima
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(AGR) Autore: Dott. Commercialista Matteo Migliorini
Il nuovo codice della crisi di impresa è entrato a pieno regime già dal 2022 ed i relativi destinatari sono tanto le imprese costituite sotto forma di società, quanto le ditte individuali ed i professionisti; si tratta di una normativa molto articolata e, pertanto, appare doveroso un approfondimento, almeno, sull'impatto della medesima sulla gestione quotidiana dell'impresa dal punto di vista della prevenzione di potenziali situazioni di crisi finanziaria ed economica.
Si parte dal concetto, già sancito dal Codice Civile, di "adeguato e corretto assetto organizzativo e gestionale" dell'impresa, in base all'attività e alle dimensioni della stessa, in precedenza non definito in maniera specifica, mentre, ora, la nuova normativa contiene proprio degli indicatori obbligatori che misurano l'adeguato assetto dell'impresa e dell'attività. Si aggiunge, poi, anche il concetto del flusso di cassa finanziario, inteso come l'andamento delle entrate e delle uscite, il cui monitoraggio diventa molto importante.
A tal fine, il nuovo codice della crisi di impresa elenca l’insieme delle misure che l’impresa deve necessariamente adottare, le quali devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Costituiscono segnali di crisi, ai fini esemplificativi non esaustivi:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail.
Da quanto sopra, si deduce che la logica di fondo che sorregge l'intenzione del legistlatore sta nell'effettuazione autonoma (ed autoresponsabile), da parte dell'impresa, di check, con cadenza possibilmente trimestrale, basati sui succitati indici che misurano lo stato di salute finanziario dell'impresa, attraverso cui dimostrare una corretta amministrazione e gestione dell'azienda ed individuare nell'immediatezza eventuali situazioni di difficoltà di modo da poter dimostrare all'esterno di essersi attrezzati per migliorare tali condizioni.
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