6 gennaio 2011 partono i saldi invernali nel Lazio

Saldi
La Confesercenti> di Roma e del Lazio ribadisce – dichiara il Presidente Valter Giammaria – la propria contrarietàrispetto alla decisione della Regione Lazio di aver scelto per la partenza delle prossime vendite di fine stagione(saldi ) invernali il 6 di gennaio 2011.
Con questa data è stata fatta una chiara scelta di campo privilegiando la grande distribuzione dei centricommerciali danneggiando la Piccola e Media Impresa diffusa del settore abbigliamento e calzature del nostroterritorio.
Infatti – continua Giammaria – questo ha di fatto bloccato, per questo comparto, le vendite nel periodonatalizio facendo registrare un calo del 15 – 20% determinando una ulteriore difficoltà a quelle già presentidovute alla crisi economica e al calo dei consumi conseguente.
La Confesercenti> di Roma e la nostra Federazione del Settore Moda (FISMO)proseguono nell’impegno atutela di questo importante settore nell’economia del nostro territorio per porre un freno alle difficoltà che sistanno subendo chiedendo con forza che si affrontino urgentemente tra le altre, alcune priorità quali: il bloccodell’aperture di nuove grandi strutture di vendita nel Lazio, la improrogabile necessità di definire e normare icosiddetti out-let,modificare e aggiornare la Legge Regionale sul commercio.
La vendita di fine stagione o saldo – osserva il Presidente - con il suo continuo anticiparne le date di inizio èstata completamente snaturata a danno sia delle Piccole e Medie Imprese del dettaglio che conseguentementedel consumatore determinando una confusione totale sulle varie forme di vendita straordinaria (promozioni,liquidazione, saldi).
Tra l’altro siamo giunti ormai all’assurdo che le vendite straordinarie potendosi svolgere per 10 mesi su 12abbiano reso completamente residuali le cosiddette vendite ordinarie.
La Confesercenti> di Roma– conclude Giammaria– evidenzia, inoltre, che anche quest’anno si è assistito ad unpressoché inesistente sistema di controllo per il rispetto delle regole, come ad esempio il divieto di effettuaresconti nei 30 giorni antecedenti la partenza delle vendite di fine stagione, un comportamento che inficia ilsignificato delle vendite di saldo e la loro peculiarità rispetto ad altri sconti e promozioni danneggiando così chirispetta le regole e creando disorientamento e confusione tra i consumatori.
La vendita di fine stagione (saldo) rappresenta, in una situazione economica, che manifesta una diffusadifficoltà delle famiglie nella propria capacità di risparmio e di spesa, una occasione vantaggiosa di acquisto peri consumatori, oltreché un importante momento di recupero per le imprese. Le vendite di fine stagione o saldidevono essere un occasione favorevole per la città, per gli acquirenti e per gli esercenti nel rispetto delle regole2e nella trasparenza. In questo senso la Confesercenti invita i consumatori a rivolgersi in via prioritaria ai negozi>
di fiducia per realizzare un acquisto in “ saldo sicuro”. Per queste ragioni la Confesercenti vuole ricordare leprincipali regole che caratterizzano questo tipo di vendita speciale.
Le regole del “Saldo Amico”- La vendita di fine stagione (saldo) invernale inizia il 6 di gennaio con un periodo di effettuazione che puòdurare sei settimane. Non vi è obbligo di comunicazione al Comune.
- Lecondizioni favorevoli di acquistoprospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitariodevono esserereali ed effettive>.
- I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenzedell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devonoindicare in modo chiaroe ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico>, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità;
quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero serviziol’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
-I dati da esporre nei cartellini sono>:
a) ilprezzo normale(quello originario);
b) lapercentuale (x %) di scontosul prezzo normale di vendita;
c) ilprezzo finaledi vendita (quello scontato).
- Il prezzo va obbligatoriamente indicato ineuro>.
- Alle vendite di fine stagionenon si applicano le norme relative alle vendite sottocosto>: l’esercente, dunque,è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
- Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di creditoe POS secondo i termini delle relative convenzioni.
-In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto allecaratteristiche descritte prima della vendita)il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002:
a) alripristino>, senza spese,della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione(a scelta,salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispettoall’altro);
b) ad unariduzione adeguata del prezzoo allarisoluzione del contratto(se la riparazione e lasostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto allariparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione>
precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
-Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata- in qualsiasi periododell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” -non è, da un punto di vista legale,“soggetta a cambio”>, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, allasostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massimadisponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
-Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giornidall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commercia,concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè:
a>) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovverosul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente,per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b>) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c>) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunquedenominata;
d>) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultaresenza la presenza dell'operatore commerciale.