Utilizziamo i cookie per abilitare e migliorare le funzionalita' del sito web, servire contenuti per voi piu' pertinenti, ed integrare i social media. E' possibile rivedere la nostra privacy policy cliccando qui e la nostra cookie policy cliccando qui. Se chiudi questo avviso, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per modificare le impostazioni dei cookies clicca qui

SEI GIA' REGISTRATO? EFFETTUA ADESSO IL LOGIN.



ricordami per 365 giorni

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD? CLICCA QUI

NON SEI ANCORA REGISTRATO ? CLICCA QUI E REGISTRATI !

Ustioni procurate da Laser epilatorio o lampade abbronzanti

E’ responsabile il centro estetico?

printDi :: 23 settembre 2020 19:30
Ustioni procurate da Laser epilatorio o lampade abbronzanti

Ustioni procurate da Laser epilatorio o lampade abbronzanti

(AGR) Quest’oggi trattiamo un argomento di grande attualità, ovvero quello che riguarda le epilazioni al laser e le abbronzature tramite lampade solari, trattamenti questo, cui si sottopongono milioni di persone (soprattutto nei periodi estivi). Sfortunatamente troppo spesso, si verificano casi in cui la cliente rimane ustionata durante l’operazione di epilazione, o durante l'esposizione alle lampade,  fatti questi, che comportano conseguenze di vario tipo : dolori, eritemi, ferite cutanee, cicatrici. Trattasi di complicanze dovute ad un uso improprio delle apparecchiature epilatorie al laser, o delle lampade solari, la cui tecnica (particolarmente delicata) deve necessariamente essere eseguita da qualificati professionisti, i quali sono direttamente responsabili dei danni che possono eventualmente procurare.

La legge n. 1 del 1990 che regola l’attività di estetista, stabilisce che colui/colei che esercita detta attività è chiamato a rispondere – sia civilmente, sia penalmente -, dei danni procurati ai clienti (e quindi a risarcirli). Sotto il profilo del diritto civile il rapporto tra l’estetista ed il cliente si configura come un contratto di opera, di conseguenza in caso di trattamento non eseguito a regola d’arte, egli sarà responsabile sia contrattualmente – per inadempimento del contratto di opera -, sia extra contrattualmente – se è stato cagionato un danno -.

 
Negli ultimi tempi sono state molte le cause intentate nei confronti di estetisti, da persone lesionate a seguito di trattamenti estetici (epilatori o dovuti a lampade abbronzanti).

Per ciò che attiene alle lampade solari i Tribunali italiani hanno stabilito che le attività dei centri benessere, sono attività “potenzialmente pericolose per la salute della propria clientela e per tal motivo debbono garantire la sicurezza degli strumenti usati per i trattamenti estetici”. Da ciò se ne deduce che se un cliente dopo una seduta, riporti ustioni dopo essere stato esposto alla luce delle lampade abbronzanti, abbia diritto a ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti alla pelle. Secondo la giurisprudenza l’esercizio di attività come quella del solarium è da considerarsi «pericolosa» ossia potenzialmente nociva se non vengono adottate le opportune cautele. All’uopo il codice civile ha previsto una norma, art. 2050 c.c. che testualmente recita : «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Detta norma è applicabile a tutti i casi in cui si riportino danni fisici a seguito di trattamento estetici (ustioni da epilazione, scottature da lampada solare ed a tutte le altre attività pericolose.

Sotto l’aspetto del diritto penale, il reato in cui può incorrere un estetista è quello di lesioni personali colpose, disciplinato dall’art. 590 del codice penale. Infatti nel caso in cui una persona riporti danni fisici causati nel corso di un trattamento estetico, questa potrà agire anche in sede penale, presentando una querela (presso gli Uffici competenti), onde portare a conoscenza alle autorità giudiziarie l’accaduto e successivamente, una volta incardinato il giudizio penale, chiedere il risarcimento dei danni subiti, intervenendo nel processo stesso, per il tramite della costituzione di parte civile.

Alla luce di quanto esposto quindi, un estetista sarà responsabile per tutti i trattamenti a cui sottopone il proprio cliente e sarà obbligato pertanto a valutare tutti i possibili rischi che quest’ultimo può correre. Dovrà inoltre rispondere del reato di lesioni personali colpose nel caso in cui nel suo comportamento sarà ravvisabile imprudenza, negligenza e imperizia.

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

 
 
x

ATTENZIONE