Piano casa, è scontro istituzionale
(AGR) l v.presidente Ciocchetti replica al blocco del piano casa: “Per chiarire meglio la nostra posizione in meritoall’impugnativa da parte del Governo relativa alle norme inerenti ibenipaesaggistico (tra cui interventi in montagna e una serie di ampliamenti e completamenti di edifici pubblici e privati di interesse pubblico) è bene spiegare alcune cose: sulle zone di interesse archeologico, i programmi integratie le procedure del silenzio assenso dei condoni edilizi, vogliamo specificare.La regione non individua nuove aree e beni da tutelare paesaggisticamente ma si limita, come previsto dalla Corte Costituzionale Sent. 182/2006, a incentivare la pianificazione per raggiungere gli obbiettivi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici esistenti. Inoltre, i programmi integrati di riqualificazione urbana ed ambientale non si discostano da quanto sancito dalla previgente legge limitandosi, la legge di modifica, alla quantificazione degli incentivi. Si rileva che nello specifico l'aspetto di incostituzionalita oggi sollevato non è stato sollevato sulla precedente legge.La normativa tiene nella giusta considerazione le legittime richieste e osservazioni avanzate dalle amministrazioni comunali, inoltre, si stabilisce di adeguare il PTPR a sentenze passate in giudicato. La legge regionale definisce in maniera più specifica quanto già disposto dalla L.R. 24/1998 relativamente alle deroghe per opere pubbliche, e di interesse pubblico compresi impianti tecnologici ed impianti sportivi e per attrezzature portuali. Da segnalare il coinvolgimento del Ministero nella fase decisionale. Si definisce una procedura idonea a evitare inutili compressioni della proprietà privata, non sorrette da reali interessi pubblici ma sottoposte a vincoli archeologici apposti in via presuntiva. Previo comunque parere della sopraintendenza archeologica.Le procedure per la formazione del silenzio-assenso, ai fini dei vari condoni edilizi, necessitano della presenza del relativo nulla osta favorevole da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, inoltre, non si “…pongono sullo stesso piano i condoni edilizi del 1985, del 1994 e del 2003” in quanto il tenore della normativa regionale intende regolamentare il procedimento amministrativo di declaratoria, in modo differenziato ed analitico, delle condizioni previste dalle singole leggi di condono edilizio, senza prevedere alcuna sorta di proroga. Con queste modifiche non vengono toccate le competenze dello stato. – lo scrive in una nota tecnica il vice presidente della regione Lazio e assessorato all’urbanistica, Luciano Ciocchetti (UDC)>