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38° congresso della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale

print19 maggio 2015 21:27
Dott. Alberto Corrado Di Martino

Dott. Alberto Corrado Di Martino

Al 38° congresso della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale/ Gruppo Italiano Scoliosi il 15 maggio si è parlato dei nuovi orientamenti in ambito di responsabilità medicolegale. Moderati dal Dott. Marco Crostelli, presidente del Congresso, e sotto l’egida della Società presieduta dal Prof. Vincenzo Denaro, sono intervenuti l’Avvocato Izzo ed il Procuratore Nordio, per inquadrare la dottrina rispettivamente in ambito civile e penale dopo l’entrata in vigore della legge Balduzzi. Una sala piena di non addetti ai lavori, molte domande a testimoniare quanto oggi più che mai sia un tema di grande interesse.

In ambito civilistico, prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi, la responsabilità medica era sempre inquadrata nell’ambito della responsabilità cosiddetta contrattuale. Il medico pertanto istituiva una sorta di “contratto sociale” prestando la propria opera come libero professionista (contratto di opera professionale), oppure all’interno di una struttura (rapporto contrattuale con la struttura, ma anche il medico ha una posizione di garanzia e tutela della salute). Ma che vuol dire responsabilità contrattuale? È un tipo di responsabilità che comporta determinati effetti: vale a dire che in caso di contenzioso, l’onere della prova spetta al medico o alla struttura, agevolando il paziente quando viene citato in giudizio. Tale agevolazione a carico del paziente ha oggettivamente aumentato il contenzioso medicolegale, portando a costi elevatissimi ed incrementando la medicina difensiva : il sanitario ricorre a molti accertamenti diagnostici e consulti esterni, o si rifiuta d prendersi in carico del paziente più complesso per non incorrere in problematiche medicolegali.

In questo contesto la legge Balduzzi nasce dal desiderio di modificare tale situazione. Ciononostante la cassazione in due sentenze ha detto che la legge non avrebbe cambiato nulla in merito alla responsabilità contrattuale del medico. Diversi giudici (per primo il giudice Guattari) diversamente si sono espressi sul fatto che l’onere della prova sia invece extracontrattuale per il medico (quindi con un onere probatorio a carico del paziente del nesso fra la colpa ed il danno), mentre rimarrebbe contrattuale per la struttura sanitaria che lo ospita. Da allora, molti giudici si sono espressi in entrambe le maniere, creando grossa confusione in ambito civilistico.

Per quanto riguarda l’ambito penale, il procuratore aggiunto di Venezia, Dott. Nordio, commenta come negli ultimi anni vi sia un positivo andamento in favore della classe medica. Tuttavia avvia una riflessione che merita un approfondimento. In molti paesi europei la responsabilità penale del medico è abrogata ed il medico ha responsabilità esclusivamente in ambito civilistico. In Italia questa condizione non si verifica, probabilmente anche perché i cittadini non sono pronti ad affrontare la depenalizzazione della responsabilità medica, che richiederebbe una importante presa di posizione in primis politica.

Ciò che spesso non è noto tuttavia è che, nonostante molte richieste di procedimento in ambito penale, solo poche arrivano a condanna definitiva, facendo riflettere sull’opportunità di intasare il tribunale con cause che alla fine non daranno risultati.

Un altro commento importante riguarda la figura del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), che dovrebbe essere un esperto sull’argomento del contenzioso, ma che tuttora viene scelto con criteri assolutamente diversi regione per regione. Fortunatamente, sempre più di frequente oggi la perizia diviene collegiale, vale a dire che il medico legale viene affiancato da un esperto del settore ed eventualmente da un ulteriore esperto in caso di casi abbastanza complessi: la collegialità della perizia sicuramente migliora la valutazione del fatto.

Sebbene sarà difficile trovare una facile soluzione, entrambi i relatori hanno auspicato uno sforzo del legislatore per chiarire la posizione contrattuale o extracontrattuale dopo l’entrata in vigore del decreto Balduzzi. Certo è che non esiste tuttora un modo di difendersi da una denuncia temeraria di un paziente quando si opera nel penale. Tuttavia una possibile soluzione potrebbe essere l’introduzione di una denuncia “qualificata”, vale a dire supportata almeno da una perizia giurata, ed introdurre la tutela dalla denuncia temeraria. Il tutto nell’interesse della salute del cittadino, ma anche del medico a una tutela della sua professione.

38° congresso della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale



Dott. Alberto Corrado Di Martino

Resp. Funzioni Natura Prof.le, UOC di Ortopedia e Traumatologia

Policlinico Universitario Campus Bio-medico

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