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Green Pass, le disposizioni per l’Amministrazione della Giustizia

printDi :: 14 ottobre 2021 18:23
Green Pass, le disposizioni per l’Amministrazione della Giustizia

Green Pass, le disposizioni per l’Amministrazione della Giustizia

(AGR) Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n 127 è introdotto – al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro – l’obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari. Dal 15 ottobre 2021, come previsto dal dpcm 23 settembre 2021, si avrà il rientro dei pubblici dipendenti presso la rispettiva sede di servizio.

Il ministero della Giustizia ha diramato le circolari per l’attuazione delle Linee Guida finalizzate all’organizzazione dei servizi e del personale: di seguito le principali disposizioni dirette agli uffici giudiziari, alle varie articolazioni dell’amministrazione centrale e alle strutture penitenziarie. 

 
UFFICI GIUDIZIARI

Circolare 13 ottobre 2021 Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (prot. 209381) sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.

Gli obblighi previsti per l’accesso alle sedi di lavoro per i pubblici dipendenti valgono anche per l’accesso agli uffici giudiziari, sia per il personale amministrativo sia per il personale di magistratura.

Con la circolare sono state date prime indicazioni sulle modalità di verifica ed accertamento del possesso del green pass e sono state fornite indicazioni specifiche volte a determinare l’applicazione della normativa secondo modalità uniformi.

Gli accertamenti saranno prioritariamente effettuati agli ingressi degli uffici giudiziari, con modalità che sono state delineate dalle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre scorso, il che non esclude l’effettuazione di controlli a campione sul personale in servizio

Potrà trattarsi di verifiche sistematiche o a campione, per agevolare le quali sono avviate interlocuzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché con il Ministero della Salute per l’apprestamento di sistemi automatizzati di verifica. In ogni caso, il Ministero ha avviato le procedure di acquisto di dispositivi portatili sui quali poter scaricare le applicazioni, già scaricabili gratuitamente, per l’effettuazione delle verifiche su possesso e validità del green pass.

Il personale sprovvisto di green pass – sia in fase di accesso sia in fase di controllo successivo – sarà considerato in assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione o ad altro emolumento.

La violazione degli obblighi di detenzione e di esibizione su richiesta del green pass costituiscono condotte sanzionate in via amministrativa e, al ricorrere delle relative condizioni, in via disciplinare. I soggetti deputati ai controlli ed agli accertamenti, trasmetteranno i risultati degli stessi agli organi competenti per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Sono esentati per legge dagli obblighi sopraindicati gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, nonché i testimoni e le parti processuali.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Circolare 13 ottobre 2021 Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (prot. 0209391) sull’organizzazione delle verifiche connesse all’obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro

L’obbligo della certificazione covid-19 (green pass) rappresenta per il pubblico impiego condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 tutto il personale della PA dovrà essere in possesso della certificazione covid-19 (green pass) ed esibirla ai fini dell’accesso nei luoghi dove si svolge l’attività lavorativa, su tutto il territorio nazionale.

Si tratta del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero sia i dipendenti in regime di:

pubblico impiego contrattualizzato;
del personale “non contrattualizzato”, e quindi, ad esempio, agli appartenenti alla Polizia penitenziaria (articolo 9 quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021);
del personale magistratuale collocato fuori ruolo presso questa Amministrazione;
di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici centrali dell’Amministrazione giudiziaria, anche sulla base di contratti esterni quali, ad esempio, gli addetti ai servizi di vigilanza e di pulizia, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo;
più in generale, di tutti i soggetti che accedono alle sedi ministeriali per lo svolgimento di qualsiasi attività e per la fruizione di servizi diversi da quelli che questa Amministrazione è tenuta ad erogare.
Per quanto riguarda l’accesso alla sede ministeriale, il controllo potrà avvenire esibendo il green pass in formato cartaceo o digitale.

La competenza delle operazioni di controllo nella sede ministeriale è affidata al personale già addetto a compiti di vigilanza, sorveglianza e controllo.

Come indicato dalle Linee Guida, i meccanismi di controllo si articolano in due momenti e modalità:

all’accesso, “a tappeto” o “a campione”
all’interno delle strutture, necessariamente “a campione”
Al lavoratore che venga trovato sprovvisto della certificazione in fase di accertamento sarà fatto divieto di accedere o permanere nella sede di servizio.

Il personale sprovvisto di green pass – sia in fase di accesso sia in fase di controllo successivo – sarà considerato in assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione o ad altro emolumento.

Nel caso di divieto di accesso o di allontanamento dal luogo di lavoro, sarà cura del dipendente comunicare immediatamente all’amministrazione l’inizio della propria assenza ingiustificata. Il dirigente responsabile avvierà subito le procedure sanzionatorie e disciplinari previste dall’articolo 9-quinquies del decreto-legge  n. 52 del 2021.

Il dipendente dichiarato assente ingiustificato non potrà essere ammesso – solo in virtù di tale circostanza – alla prestazione di lavoro agile.

Le disposizioni delle Linee Guida sulla verifica e il controllo si applicano anche ai visitatori e agli altri soggetti ospitati per dovere d’ufficio presso la sede ministeriale.

Sono previste sanzioni anche per i datori di lavoro che non rispettino l’obbligo di vigilare sull’adozione di tutte le misure organizzative previste dalle Linee Guida e sul rispetto della normativa in materia.

RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Con riferimento al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha emanato in data 13 ottobre 2021 due circolari (protocolli: 209382/UFFICI GIUDIZIARI e 209385/AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

Si ritiene utile evidenziare gli aspetti principali destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro dei dipendenti alla luce dell’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021.

Il decreto 8 ottobre 2021 prevede che i dirigenti di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, responsabili di un ufficio o servizio adottino misure organizzative quali:

organizzare le attività degli Uffici con il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi al 15 ottobre 2021
assicurare da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti e dell’erogazione dei servizi all’utenza,
prevedere fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale
La spinta al regime di flessibilità oraria è basata:

sull’accordo sindacale del 14 ottobre 2020, articolo 2, stipulato dall’Amministrazione giudiziaria con le OO.SS;
sulle circolari che mantengono la loro efficacia relativamente alla flessibilità, quali protocollo DOG:
02/05/2020.0070897.U
12/06/2020.0094300.U
04/09/2020.0140440.U

Il lavoro agile non è più una modalità ordinaria, in attesa degli accordi collettivi può essere svolto secondo le seguenti condizioni:

non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi;
deve garantire la rotazione del personale dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
l’amministrazione garantisce la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni;
l’amministrazione deve prevedere un piano di smaltimento del lavoro arretrato;
l’amministrazione fornisce al personale apparati digitali e tecnologici adeguati.
L’accordo individuale di cui all’articolo 18 (lavoro agile), comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire:

specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
modalità e tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore nonché eventuali fasce di contattabilità;
modalità e criteri di misurazione della prestazione anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.
Le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria intende continuare ad assicurare al personale dipendente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo la ratio cui si è ispirata l’introduzione dell’istituto del lavoro agile in virtù degli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche alla luce della positiva esperienza dello smart working sinora maturata durante il periodo emergenziale da marzo 2020 in poi.

Sul tema del lavoro agile, in linea con la disciplina del decreto 8 ottobre 2021, appare opportuno riprendere il confronto sindacale, dopo l’adozione, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, delle specifiche linee guida preordinate all’omogenea attuazione delle misure introdotte dal decreto stesso.

Green pass, circolare Dap sui luoghi di lavoro

Green pass, circolare Dap sui luoghi di lavoro

Green pass, circolare Dap sui luoghi di lavoro

Una circolare per illustrare l’obbligo di possedere ed esibire la “certificazione verde Covid-19”, il cosiddetto green pass, sui luoghi di lavoro dell’Amministrazione Penitenziaria. E per fare chiarezza, in particolare, sui contenuti di tale obbligo, le modalità organizzative, gli strumenti di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto delle prescrizioni.

A poco più di 48 ore dalla fatidica data del 15 ottobre, il Capo del DAP Bernardo Petralia ha tratteggiato le linee operative per accedere alle sedi dell’Amministrazione Penitenziaria, in attuazione delle norme previste nel decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127. E le ha inviate ai Provveditori regionali, ai Direttori degli istituti penitenziari, al Direttore della Scuola Superiore dell’esecuzione penale, ai Direttori delle Scuole di formazione e degli istituti di istruzione nonché a tutti gli uffici del Dipartimento perché le diffondano a tutto il personale dell’Amministrazione e non solo. Già, perché il possesso del green pass non sarà richiesto soltanto agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria o al personale dirigenziale o amministrativo delle Funzioni centrali, ma riguarderà tutti coloro che svolgono attività lavorativa o formativa o di volontariato nelle strutture penitenziarie. E quindi, ad esempio, le autorità politiche o religiose, i fornitori, le ditte di pulizia, i volontari.

“L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass – si sottolinea nella circolare – è quella degli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a fornire”. E così non dovranno mostrare la certificazione verde i familiari dei detenuti o degli arrestati che entrano in carcere (per i colloqui dovranno essere rispettate le prescrizioni fornite dall’autorità sanitaria presente all’interno di ogni istituto), i difensori che accedono per mandato professionale e, con loro, anche tutti quei soggetti come consulenti, periti, testimoni e parti del processo che devono presenziare ad attività giudiziarie che si svolgono negli istituti penitenziari: ad esempio nelle sale-magistrati, dove si svolgono le udienze di convalida dei provvedimenti pre-cautelari o gli interrogatori di garanzia; nelle sale multivideo-conferenza, usate per lo svolgimento delle udienze processuali da remoto; nelle infermerie, adibite ad accogliere eventuali atti peritali delegati dall’Autorità Giudiziaria.

L’obbligo del green pass non si applica infine al personale che usufruisce delle caserme, poiché gli alloggi di servizio non sono luoghi di lavoro; ma la circolare chiarisce tuttavia che la certificazione sarà richiesta “anche al personale accasermato per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Le verifiche per la sussistenza del pass saranno svolte prioritariamente al momento dell’accesso del personale ai luoghi di lavoro, attraverso strumentazione automatizzata o personale appositamente munito di dispositivi informatici. Controlli ‘a campione’, secondo le modalità previste dal decreto-legge, potranno essere rimesse alla discrezionalità del responsabile di ogni sede di servizio.

Chi non sarà in regola con il green pass, non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Questo comporterà la sospensione di retribuzione, compensi o altri emolumenti, anche di natura previdenziale, a partire dal primo giorno di assenza. Il personale che invece sarà trovato all’interno dei luoghi di lavoro senza il green pass, oltre alle conseguenze appena viste, sarà sanzionato con una multa da 600 a 1.500 euro.

La circolare si conclude con la raccomandazione di continuare a rispettare le misure di prevenzione prescrizioni e le precauzioni di natura sanitaria per la limitazione del contagio da Covid-19: misurazione della temperatura, distanziamento, corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e igiene delle mani.

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