Compravendita di beni difettosi
Quali sono i termini per denunciare i difetti di conformità
Compravendita di beni difettosi
(AGR) Lo scorso mese di giugno (30.06.2020) la Corte di Cassazione si è espressa (con sentenza n. 13148) su di una questione controversa in tema di compravendita di beni difettosi, ponendo un punto fermo in ordine ai termini nei quali denunziare i vizi occulti emersi dopo l’acquisto.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte ha visto coinvolti l’acquirente di una automobile ed una concessionaria di autoveicoli. In particolare l’acquirente dopo aver comperato una vettura usata da detta concessionaria, verificava che il mezzo presentava dei vizi occulti, che egli regolarmente denunciava, ma per i quali non otteneva il rimborso delle spese sostenute per la riparazione. Di conseguenza si rivolgeva al Tribunale onde ottenere il ristoro delle cennate spese, il risarcimento dei danni subiti per il disagio in generale e per essere stato costretto a noleggiare un altro veicolo.
Il Tribunale respingeva la richiesta dell’acquirente motivandola con il fatto che costui avesse lamentato la presenza dei danni solamente tre mesi dopo l’acquisto. L’acquirente allora, non contento del giudicato, proponeva impugnazione in Corte di Appello, ma riceveva una ulteriore pronuncia a proprio sfavore. Al proposito si determinava ad interpellare la Corte di Cassazione, la quale, ribaltando la decisione dei precedenti giudici, riteneva fondata la domanda, sul presupposto che alla fattispecie si sarebbe dovuta applicare anziché la normativa del codice civile quella del codice del consumatore, che prevede in caso di difetto di conformità di un bene, la possibilità di provare la sussistenza del vizio entro sei mesi dall’acquisto.
Con tale sentenza gli ermellini hanno inteso affermare che nella disciplina della compravendita va applicato il codice del consumo e non il codice civile, che può essere preso in considerazione solo per quanto non previsto dalla speciale normativa del codice del consumo stesso.
Tale statuizione denota la volontà della Corte di favorire, tutelare ed agevolare il consumatore, come soggetto più “debole” all’interno di un contratto di compravendita, poiché il codice del consumo prevede una presunzione a favore di esso (art. 132, comma 3) a seguito della quale “si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna di un bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Ciò sta a significare che da parte sua, l’acquirente avrà solo la necessità di provare l’esistenza di un vizio occulto e null’altro (in quanto per l’appunto, si presume che il vizio/difetto si sia manifestato nel termine del semestre), mentre invece il venditore (nel caso in esame la concessionaria), avrà l’onere di provare “la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita”. Superato il termine semestrale, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c”.