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Tachipirina e vigile attesa…dei cittadini: fino al 3 febbraio prossimo

…Quale verità? Al Consiglio di Stato l’ardua sentenza…

printDi :: 20 gennaio 2022 10:55
Tachipirina e vigile attesa…dei cittadini: fino al 3 febbraio prossimo

(AGR) E’ stato emesso (e pubblicato) ieri, il decreto del Consiglio di Stato, firmato dal suo neo-eletto presidente, Franco Frattini, con il quale l’organo di appello della giustizia amministrativa ha sospeso, a pochi giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta il 15 gennaio scorso, la sentenza n. 00419/2022 (Reg. Prov. Coll.) del 7 dicembre 2021, con il quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, su ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti, aveva annullato la Circolare del Ministero della Salute recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021.

Oggetto specifico del contendere di primo grado era stata la parte di essa (circolare) in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, si prevedeva un lungo elenco delle terapie da non adottare (“divieto che non corrisponde”- si legge nel testo della sentenza di esso conclusiva- “all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti”), con esclusione di una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo.

Ebbene, nella sentenza impugnata veniva stabilito che, contrariamente a qualsiasi “imposizione”,  è invece “onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito”.

E, ancora, che “La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica”, concludendo che “il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale”.

Ebbene, a fronte dell’ovvio e ben prevedibile appello del Ministero della Salute (con buona pace di molti politici che, ignorando le cose, già erano giunti a conclusioni evidentemente affrettate), il Consiglio di Stato, con il già accennato provvedimento di ieri (di natura cautelare, beninteso, e, quindi, non definitivo), richiesto dallo stesso Dicastero, ha statuito, invece, che il documento in questione (ossia la citata circolare di cui sopra) contenga, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, “cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto” e che, di conseguenza, non pone “alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG (ossia i medici di medicina generale- n.d.r.)  di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale”, concludendo addirittura che “la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente”.

Da una parte, dunque, sembrerebbe che i medici di medicina generale, almeno ufficialmente, siano stati compressi e compromessi nella loro discrezionalità terapeutica; dall’altra, invece, che essi avessero avuto, invece, ampia libertà, in tal senso, accompagnata, anzi, da alcune raccomandazioni dello stesso Ministero, frutto delle best practices medico-scientifiche fino a quel momento raccolte e validate, anche e addirittura a livello internazionale.

Ovvie le conseguenze, anche in termini di responsabilità, ove dovesse prevalere l’una o l’altra tesi.

A sciogliere i dubbi, sarà la decisione che verrà presa il prossimo 3 febbraio, allorquando, in camera di consiglio, si riunirà il Consiglio di Stato, questa volta in composizione collegiale, per la relativa discussione della questione. A chiederlo sono, a questo punto, tutti i cittadini.

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