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CORTE Dei CONTI, BILANCIO DELLO STATO POCO ATTENDIBILE

print24 giugno 2003 20:12
(AGR) Roma, 22 giu. - (AGR) - Il bilancio di competenza delle entrate dello Stato non e' attendibile: in numerosi capitoli presenta incongruenze rappresentate da residui di fine anno che risultano di importo diverso da quello che si puo' calcolare partendo dai residui iniziali ed utilizzando gli stessi dati del rendiconto. E' quanto si legge in una analisi della Corte dei Conti relativa "discordanze ed incongruenze nella contabilizzazione dei residui attivi nel rendiconto generale dello Stato" presentata al Parlamento. Secondo i giudici contabili lo Stato non conosce correttamente i propri crediti e spesso per determinarli si basa in maniera induttiva su cio che i debitori pagano spontaneamente. Per la Corte l'unico bilancio attendibile e' quello di cassa. Dovrebbe comunque essere la Ragioneria generale dello Stato a spiegare le incongruenze. Inoltre nella costruzione del consuntivo intervengono "correttivi automatici" che riescono a far quadrare formalmente i conti, ma al prezzo di ulteriori distorsioni che con il passare del tempo "tendono ad amplificarsi, rischiando di far perdere, non solo di sicura attendibilita', ma addirittura di reale significativita', lo stesso conto residui nel suo insieme". L'elemento centrale che emerge dall'analisi e' che la costruzione del rendiconto e' centrata sui versamenti, l'unico dato certo di cui si dispone (la cassa). In altri termini, scrive la Corte, gli importi delle riscossioni e degli accertamenti non vengono direttamente e distintamente rilevati, ma devono essere induttivamente ricostruiti partendo dai versamenti: siccome un certo importo e' stato versato, un importo almeno equivalente deve essere stato riscosso e accertato. Si tratta di una deduzione di ordine logico sicuramente incontrovertibile: se le riscossioni sono inferiori ai versamenti e gli accertamenti inferiori alle riscossioni vuol dire che le amministrazioni hanno omesso di annotare crediti liquidi ed esigibili. La procedura di compensazione automatica "corregge l'evidente anomalia, ma, ovviamente, lascia irrisolto il problema della disfunzione gestionale che l'ha originata: resta, cioe', il dato dell'evidente non conoscenza da parte dell'Amministrazione titolare del credito dell'esistenza stessa del credito. Cio' porta, fra l'altro, a ipotizzare che possano esserci anche altri crediti che, non essendo stati spontaneamente versati dall'obbligato, non emergono come accertamenti e dei quali nessun monitoraggio risulta possibile, ne' in sede di rendiconto (auditing finanziario-contabile), ne' tanto meno, in sede amministrativa (controllo di gestione). Seconde la Corte dei Conti "ci troviamo in un'ottica del tutto rovesciata rispetto a quella che dovrebbe valere ai fini di una corretta gestione e che richiederebbe di partire dal dato dell'accertamento, da disarticolare poi in riscossioni e resti da riscuotere, successivamente distinguendo le riscossioni in versamenti e resti da completa ed aggiornata contabilita' dei crediti riscuotibili e del loro stato di riscossione. Si tratta, pero', di una situazione che non corrisponde a realta', anche se un importante passo avanti e' stato ora fatto, sia pure limitatamente alle entrate da accertamento e controllo gestite dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'operativita' della procedura 'stato della riscossione', grazie alla quale, dando finalmente seguito ai reiterati rilievi della Corte, si dovrebbero poter monitorare nel tempo gli esiti delle attivita' di controllo -dalla verifica all'avviso di accertamento, all'emissione del ruolo, all'eventuale contenzioso ed al suo esito ed alle relative riscossioni. Gli effetti indotti da tale innovazioni sul grado di affidabilita' del rendiconto si potranno verificare a partire dal rendiconto 2002". In definitva si puo' "ritenere che l'affidabilita' del rendiconto fino a tutto l'esercizio finanziario 2002, e' assicurata per le sole entrate tributarie ed extratributarie del conto di competenza gestite dall'Agenzia delle entrate. In cifre, cio' significa che, utilizzando il parametro degli accertamenti, l'affidabilita' del rendiconto 2001 puo' non essere messa in discussione per il 90,08% delle entrate finali (363.555 su 399.593 mln di euro). Per oltre il 9% delle entrate resta, quindi il dubbio che, con l'eccezione ovviamente dei versamenti, i dati riportati nel rendiconto possano discostarsi da quelli effettivi. Cio' significa quindi che il solo bilancio consuntivo realmente veritiero e' quello di cassa. Il bilancio consuntivo di competenza (giuridica) e', in parte non trascurabile, ricostruito induttivamente e non rispecchia fedelemente la realta' contabile effettiva che, peraltro, e' allo stato impossibile accertare. E cio' significa anche che, allo stato, "appare impossibile costruire un bilancio consuntivo di competenza economica che, come e' noto, richiede che una transazione debba essere registrata al momento in cui essa produce i suoi effetti economici, cioe' allorche' un valore economico e' creato, trasformato o eliminato o allorche' crediti o obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. E' di tutta evidenza, infatti, che non sussistono allo stato i presupposti gestionali che dovrebbero consentire di effettuare tali rilevazioni per tutte le entrate. L'anomalia contabile che emerge e piu' volte rilevata dai giudici e' che risultano differenze (in piu, riaccertamenti, o in meno, insussistenze) non spiegate, tra i residui finali di consuntivo e le componenti che dovrebbero determinarli partendo dai residui iniziali. A livello di entrate finali, ed in termini di saldi, queste differenze -spiegano i magistrati contabili- sono risultate positive sino all'esercizio finanziario 1997, per diventare poi crescentemente negative. I saldi negativi delle differenze in questione sono passati, infatti, sempre per le entrate finali, da -28.877 mld di lire nel '98 a -3.510 mld nel '99, risalendo poi a -32.470 mld nel 2000 ed a -37.343 mld nel 2001. L'entita' delle differenze e' in realta' di gran lunga maggiore, dovendosi tenere conto degli effetti di parziale compensazione che si verificano sommando algebricamente, da una parte, gli importi dei saldi dei capitoli con differenze positive con quelle dei capitoli con differenze negative e, dall'altra, i riaccertamenti e le insussistenze all'interno di ciascun capitolo". Le incongruenze -conclude la Corte- insorgono a causa delle correzioni a scatola chiusa che vengono effettuate per eliminare le illogicita' contenute nelle contabilita' di base delle amministrazioni che vanno da somme riscosse superiori ai crediti vantati, versamenti residui in assenza di residui iniziali e importi con segno negativo per riscossioni residue, resti da versare e resti da risuotere.

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