AGR - Agenzia di Stampa

16 ottobre 2009 20:31

P.A: aumento età donne. Dal 2010 in pensione a 61 anni

(AGR) Con una discutibile sentenza, l’Unione Europea ha imposto all’Italia di equiparare le norme sull’età pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione, per evitare discriminazioni fra i dipendenti uomini, che peraltro non si sono mai lamentati,armonizzando cosìla normativa italiana a quella vigente negli altri Stati membri.Il governo, invece di opporsi , facendo presente che le donne della PAda sempre, se lo desiderano, liberamente, possono rimanere in servizio fino al compimentodel65 anno di età, si è subito adeguato. L’ Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102infatti ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte all’Inpdap nuovi requisiti anagrafici per avere la maturazione del diritto allapensione di vecchiaiaper il sistema retributivo e contributivo.

Ladisposizioni in esame, stabilisce, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per andare in pensione, che viene incrementato di un altro anno a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.

L’innalzamento del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici della sanità comprese le infermiereche avevano il limite di età di 60 anni in considerazione del particolare lavoro svolto.

Rimangono in vigore i preesistenti requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) mentreal personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, rimane fermo il requisito dei 60 anni. Le lavoratrici che avevanomaturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla vecchia normativamantengono il diritto ai 60 anni. Lanota operativa n. 5007/10/2009 Inpdap precisa infine che possono richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Detta certificazione non è costitutiva del diritto ma havalore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.Quando il provvedimento era in discussione in Parlamento, per indorare la pillola, fu affermato che i risparmi derivanti, ammesso che vi siano,sarebbero stati utilizzati in maniera risarcitoria, in favore delle donne, col finanziamento di specifici servizi, come asili nido eccetera. Ma di tutto questo nel decreto anticrisi non c’è nessuna traccia.

Camillo Linguella>

www.laprevidenzacomplementare.it

AGR ASSOCIAZIONE GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA
© 1998 - 2026 AGRonline.it