Dirigenza Area VI - Contratto Quadriennio 2002/2005 - Stipulazione Comunicato n. 24 del 1° agosto 2006
Sezione:Cisal/Fialp-Racs *Comunicati
08/12/2006
Comunicato n. 24/06
Roma 1° agosto 2006
Oggetto: stipulato oggi il Ccnl per il quadriennio 2002/2005
Oggi, 1°agosto, è stato sottoscritto in maniera definitiva il contratto in oggetto, parte normativa per il quadriennio e parte economica relativa ai due bienni 2002/03e 2004/05.
Cisal e CSA, soggetti stipulanti per il secondo biennio, nonostante le critiche mosse all’atto contrattuale in sede di «Preintesa», hanno deciso comunque di sottoscrivere il Ccnl per poter continuare a svolgere la funzione sindacale a difesa degli iscritti, negata invece – e poco democraticamente – a chi non è sottoscrittore.
Al riguardo il CSA ha inviato ieri al Ministro per la FP ed al Presidente dell’Aran una «Dichiarazione motivata di firma», al fine di chiarire il proprio atteggiamento che rimane comunque critico.
Sul piano economico, infatti, la risposta dell’Aran è stata assolutamente conforme ai vincoli posti dalle Leggi Finanziarie e quindi, a maggior ragione, non è giustificato in alcun modo il ritardo con cui si è affrontata la trattativa che ha determinato una perdita di valore (anche politica) degli incrementi contrattuali.
Sotto l’aspetto normativo – per quanto attiene alla Dirigenza– sono stati risolti molti dei problemi posti al tavolo tecnico al quale l’Aran, in verità, aveva dedicato tempo ed attenzione: esattamente il contrario di quanto si è potuto registrare viceversa per il tavolo tecnico relativo a Professionisti e Medici.
Si rileva, tuttavia, sempre per la Dirigenza, che sono state confermate, senza valida motivazione, impostazioni fortemente criticate in sede di confronto sindacale.
In particolare:
-non è stato risolto il problema della proroga dell’incarico dirigenziale alla sua naturale scadenza;
-si è voluto normare, anziché eliminare, con l’art. 62, una patologia della pubblica amministrazione, consentendo il doppio lavoro del dirigente a fronte di un irrisorio riconoscimento economico;
-la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 63 non configura una tutela reale in quanto consente all’amministrazione di imporre una mobilità discrezionale e, quindi, pericolosa;
-la tutela del dirigente, nell’ipotesi di recesso prevista dall’art. 41, è insufficiente, come riconosciuto da una specifica dichiarazione congiunta.
Per le problematiche dei Professionisti e dei Medici, si rimanda alla «Dichiarazione», del 31 luglio scorso, sopra citato.
Ora le Amministrazioni sono tenute al rispetto dei termini contrattuali, per quanto riguarda le competenze automatiche.
Il testo del Ccnl è reperibile sul sito della Fialp/Cisal: www.fialp.it
Nel far riserva di ulteriori notizie, si formulano fervidi auguri di buone vacanze.