Dopo l’accordo dei Metalmeccanici, si è riacceso il dibattito sulla riforma del modello contrattuale e delle relazioni industriali.
Per Eugenio Scalfari [su Repubblica,18] il contratto nazionale garantisce uguaglianza di trattamento per i lavoratori e costituisce argine ai sindacati aziendali di comodo.
Ma per Pietro Ichino [sul Corsera, 20], dato che la metà debole della forza-lavoro non gode oggi di alcuna garanzia minima, il CCNL dovrebbe costituire solo la «rete di sicurezza» in assenza di disciplina diversa a livello aziendale o regionale, negoziata da un sindacato serio e rappresentativo.
D’accordo il ministro Gianni Alemanno [sempre sul Corsera, 21], secondo cui «il nuovo centro del sistema dev'essere assunto dal livello aziendale o distrettuale» e sono da stabilire «forme di validazione erga omnes dei contratti collettivi discendenti da una rappresentanza sindacale certificata».
Pure Tiziano Treu [sul Corsera, 23] punta al decentramento contrattuale e alla riforma delle regole di democrazia sindacale.
Sì allora alla riforma del contratto collettivo di lavoro, da articolare sul territorio secondo una disciplina organica di decentramento: ma attenzione alla strada normativa da imboccare, a conclusione di un auspicato Patto per lo sviluppo.
La Costituzione, finora tradita, all’art. 39 conferisce «personalità giuridica» ai «sindacati registrati» che – «rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti» – possono stipulare contratti collettivi con «efficacia erga omnes» per tutti gli appartenenti alle «categorie alle quali il contratto si riferisce».
Disposto finora negletto dal mondo politico [perché anche i Partiti sono … fuori legge?] e sindacale [paura di perdere il … monopolio di fatto?].
La conseguenza è che nel vigente Ordinamento giuridico, in carenza della «legge sindacale ordinaria», i contratti collettivi [esclusi quelli del P.I.], sono atti di natura negoziale di diritto comune e, quanto ad efficacia, trovano applicazione solo nei confronti degli aderenti ai sindacati stipulanti.
Anche se, per estenderne l’efficacia, sono accorse una legislazione di supporto e la Magistratura del lavoro.
Il Legislatore ha concesso particolari agevolazioni finanziarie e creditizie, attraverso «fiscalizzazione degli oneri sociali» e «riduzioni contributive» agli imprenditori, purché garantissero il «rispetto dei livelli retributivi» previsti dalla contrattazione collettiva.
L’opera giurisprudenziale ha generalizzato l’efficacia dei CCNL, p.es. ricorrendo agli art. 36 Cost. e 2099 cc, estendendone le norme alle «retribuzioni minime», o (SS.UU. n. 11199/02) con il concetto di «retribuzioni virtuali», e cioè né erogate né percepite, ma previste dalla «contrattazione collettiva più rappresentativa», considerata «parametro» ai fini della contribuzione previdenziale, a prescindere dall’adesione ad organizzazioni sindacali più rappresentative».
Così il contratto nazionale ha parzialmente conseguito vigore.
Ora Alemanno, nel parlare di «validazione erga omnes» dei contratti collettivi e di «rappresentanza sindacale certificata» richiama il dettato costituzionale. È giunta dunque l’ora per la legge sindacale ordinaria?
Riteniamo che i tempi siano maturi per un dibattito a tutto campo.
Franco Quaranta, Consigliere nazionale Cisal.
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